Dicembre 23, 2021

CHIUSURA DEFINITIVA DELL’AZIENDA SE SPROVVISTA DI DVR

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CHIUSURA DEFINITIVA DELL’AZIENDA SE SPROVVISTA DI DVR, O DI UN ALTRO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI, CON LA NUOVA LEGGE 215/2021

Il Decreto Fisco e Lavoro, oggi legge 215/2021, prevede la sospensione dell’attività in mancanza di anche solo uno dei principali adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro

Il DL n. 146/2021, altrimenti detto Decreto Fisco e Lavoro, recentemente convertito in legge, prevede che l’ispettore, “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”, disponga la sospensione dell’attività fintanto che le violazioni non siano superate; inoltre “il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione […] è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

Il concetto della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, condivisibile da chiunque, si trasforma in più concreta realtà con l’individuazione delle fattispecie che costituiscono le “gravi violazioni”, elencate sulla Circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), competente per materia, pubblicata il 9 dicembre 2021:

  • la mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR);
  • la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione;
  • la mancata formazione ed addestramento del personale;
  • la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile;
  • la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS);
  • la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
  • la mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • la mancata applicazione delle armature di sostegno;
  • l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • la mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
  • l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 

Tra queste spicca la mancata elaborazione del DVR il primo e principale degli adempimenti in tema di Sicurezza sul Lavoro.

Il provvedimento quindi di sospensione verrà emanato nel momento in cui verrà constata la sua mancata elaborazione.

Nel caso invece in cui il Documento fosse stato redatto ma non presente in Sede dell’accesso (fermo restando la contestazione della violazione, dato che, in base alle disposizioni di legge, deve essere custodito nell’unità produttiva a cui si riferisce), il contribuente ha tempo dodici ore del giorno successivo per esibirlo agli ispettori; in quel caso il DVR dovrà presentare una Data certa antecedente al giorno dell’ispezione.

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/20/301/sg/pdf )

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