Luglio 26, 2022

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) – cos’è e come si redige?

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Cosa si intende per DVR e cosa significa?

Il DVR è il Documento che descrive rischi e misure di Prevenzione per la salute e la sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Si tratta di un Documento Obbligatorio previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, che serve ad individuare i Rischi presenti in un luogo di lavoro ed a analizzare, valutare e cercare di prevenire situazioni di pericolo che possono prendere in causa i Lavoratori Addetti.

A seguito della valutazione dei rischi, viene attuato un apposito piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le probabilità di situazioni pericolose.

Il responsabile del Documento di Valutazione dei Rischi è il Datore di Lavoro assistito dalle seguenti figure:

  • Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) che assiste il Datore di Lavoro durante la fase della Valutazione dei Rischi, e contribuisce a pianificare le misure di prevenzione e protezione da attuare;
  • Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere accesso costantemente al documento;
  • Il Medico Competente (MC) che contribuisce (OVE OBBLIGATORIO) a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.

PER QUALI AZIENDE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI VIENE RESA OBBLIGATORIA?

Il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente (socio lavoratore di azienda, tirocinante, stagista, lavoratore con contratto temporaneo).

Sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR, invece, le aziende che non hanno dipendenti (come le imprese familiari e i liberi professionisti).

Il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare il documento entro 90 giorni dall’apertura della nuova attività.

Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale, deve essere munito di data certa e deve riportare la firma del datore di lavoro.

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve essere resa disponibile per eventuali visite d’ispezione (ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco) che possono richiederne la visione. La mancata o incompleta compilazione comporta severe sanzioni per il Datore di Lavoro. Nelle aziende con un numero ridotto di dipendenti (inferiore a 10) può essere redatto il DVR con procedure standardizzate  approvato dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 81/2008.

COSA DEVE CONTENERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere :

  • anagrafica aziendale;
  • Una Relazione sulla VDR (Valutazione del Rischio), nella quale siano specificati tutti i criteri per la Valutazione stessa;
  • L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI attuati;
  • Il Programma delle misure di miglioramento ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • L’individuazione per le procedure da seguire per l’attuazione delle misure;
  • L’individuazione dei Lavoratori esposti a rischi Specifici;
  • L’organizzazione del Sistema di Sicurezza Aziendale, compreso di Nomine controfirmate;
  • Cicli produttivi di ogni reparto;
  • Piano di Formazione;
  • Piano di Sorveglianza Sanitaria;
  • Procedure Operative.

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