SICUREZZA CANTIERI: LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
Per segnaletica di sicurezza si intende una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Approfondiamo il tema della segnaletica di sicurezza analizzando i seguenti punti:
- Tipologie di cartelli
- Obblighi del responsabile dei lavori
- Situazioni di emergenza
Le tipologie di segnaletica di sicurezza Essa può distinguersi in:
- segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
- cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
- segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Obblighi del responsabile dei lavori
Quando, anche a seguito della valutazione dei rischi, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il responsabile dei lavori fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII al D.Lgs. n. 81/2008. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati suddetti, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
Si segnala che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009 al testo originario del D.Lgs. n. 81/2008, l’art. 149 del c.d. correttivo ha previsto anche delle modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra cui gli allegati da XXIV a XXXI (salvo che gli allegati XXVIII e XXX, non modificati, insieme al XXXII). In giurisprudenza, si è precisato che l’obbligo di ottemperare alle disposizioni in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro sussiste anche in assenza di situazioni specifiche di emergenza, atteso che le predette disposizioni hanno natura e finalità preventive (fattispecie in tema di omessa adozione di segnaletica di sicurezza antincendio: Sez. III, 29 marzo 2007, n. 22828, S., Ced 236883).